Consenso informato senza informazioni

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Forse tra Meloni e Schlein c’era stato un malinteso nel dare assenso all’approvazione del disegno di legge in cui si configurava nuovamente la fattispecie dell’atto di violenza sessuale. Forse la Meloni non era consenziente ma Schlein ha capito di sì e ha pensato si agisse di conseguenza. Forse Meloni pensando che Schlein avesse meglio interpretato lo spirito della nuova disposizione si disponeva a sua volta a farlo approvare. Sta di fatto che se non si metteva di traverso qualcuno avremmo avuto il pastrocchio bello e fatto. Consiste nella mancata configurazione della fenomenologia violenta in una condizione oggettiva dove non si esprime violenza.

Sappiamo tutti che un atto violento in termini di sopraffazione sessuale può avvenire anche senza esplicazione evidente della violenza efferata. Non esistono solo i casi efferati. Spesso la vittima è irretita e nella condizione di aggressione sessuale tende a recepire il danno minore, quello della violenza. Perché l’aggressore potrebbe fare di molto peggio. Quindi succede che senza grida, schiaffi o intimidazioni l’atto sia comunque soggetto a denuncia e condanna in sede di giudizio.

Quello che si deve ben attestare però consiste nella configurazione effettiva dell’atto violento. Il pericolo opposto consiste nel fatto che chiunque può denunciare l’altra persona di avere estorto l’atto sessuale anche se questo non è vero. Potrebbe farlo semplicemente adducendo ad un comportamento non recepito come tale. Una condizione che potrebbe far parte di ogni incontro di natura sessuale. Si addiverrebbe alla facile ritorsione giudiziaria denunciando un atto violento che invece non era tale nella sua vera natura.

Il problema è che nessuna formulazione legalistica potrà mai risolvere la mancanza di espressione di un’idea chiara e distinta. Se ci si vuole congiungere sessualmente si deve rispondere in senso affermativo o negativo e questo asserto deve esser dato esplicitamente. In mancanza di una chiara espressione non può essere supposto dall’altra parte. Ma questo vale per ogni tipologia di relazione umana. Se comportamentalmente acconsento a un’azione, anche se moralmente dissento o ne ho addirittura disgusto, è l’atto effettivo della mia azione a parlare per me. Questo deve essere chiaro a livello coscienziale e non può essere caricato sulle responsabilità del cosiddetto seduttore.

Il problema di questa legge consiste quindi nel voler legiferare in una dimensione dove non è possibile dare alcun criterio normativo. Nel diritto, tutto, contano i comportamenti effettivi, non le intenzioni non dette, non espresse, o appena accennate.

Ma il livello di incomprensione se affiora anche nell’atto di decidere nell’approvazione di una legge tantopiù è vero per la legge stessa che vuole asserire sul non detto o sull’indicibile.

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