È allarme per la norma che vuole trasformare il delitto di violenza sessuale inserendo l’onere della prova che sia avvenuto con consenso e che il consenso sia libero e attuale.
Una questione fattualmente complicata quella relativa all’accertamento della piena volontà di chi accetta di unirsi in un rapporto sessuale. Tanto più se consegnata ai rigori della sede giudiziale. Al fine di essere provato, inevitabilmente questo assenso dovrà contenere una formalità che mal si adatta a certe circostanze di vicinanza tra persone.
Il seduttore – o seduttrice – dovrà avere con sé un registratore oppure un atto da far firmare. L’alternativa altrimenti sarebbe quella di rinunciare. Rinunciare sempre. Perché non si sa mai!
Si è parlato, quindi, dell’onere della prova ribaltato. Con ciò si intende il fatto di come per dare il giudizio di colpevolezza di qualsiasi reato o crimine ci sia il bisogno della prova. Stavolta nell’incertezza sia stato consumato un misfatto si è sul punto di dare l’onere all’accusato di dimostrare il contrario e cioè che l’atto non è stato estorto ma è avvenuto in modo consenziente.
Sarebbe un rovesciamento del diritto che si basa sulla certezza dell’esistenza di reato. Qui la certezza del reato non ci sarebbe, esisterebbe solo la testimonianza della persona che si dichiara vittima e all’altro non sarebbe data possibilità di dimostrare il contrario se non attraverso un atto formale assai risibile.
Il testo approvato alla Camera il 19 novembre e fermo per accertamenti in commissione Giustizia al Senato mobiliterà più di qualche prova dialettica.
Anche in assenza di condotte violente il rapporto può diventare violenza sessuale perché si dichiara che il consenso non era libero. E come potrà difendersi il presunto aggressore, una volta che viene inaspettatamente denunciato come tale?

